C’è anche il credito d’imposta maggiorato nella bozza di legge di bilancio per il piano Transizione 4.0, già approvata dal Consiglio dei Ministri. Gli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 potranno, in caso di via libera, già godere, fino al 31 dicembre 2021 (nel 2022 è previsto il ritorno al 40%), di una misura potenziata che arriverà al 50% delle spese sostenute per i beni 4.0. L’incentivo sarà ottenuto in anticipo e potrà essere utilizzato in una unica quota dalle imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro. Anche le altre attività potranno utilizzarlo, in 3 quote rispetto alle 5 precedenti. Gli investimenti che non rientrano nel pacchetto Industria 4.0 avranno un contributo del 10%. Dovrebbe aumentare fino al 20% il beneficio fiscale relativo alle attività di ricerca e sviluppo e fino al 15% il credito d’imposta innovazione. Sempre a partire dal 16 novembre, il “nuovo” credito di imposta dovrebbe interessare anche la formazione 4.0, con l’ampliamento dei costi ammissibili.
Nel dettaglio, per quanto riguarda gli investimenti 4.0 effettuati nell’arco temporale 16 novembre 2020-31 dicembre 2021, il credito d’imposta dovrebbe essere riconosciuto nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro. La percentuale scende al 30% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro. Cala ulteriormente al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d’imposta scende al 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni fino a 10 milioni di euro e al 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
L’agevolazione non spetta, tra le altre, alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’agevolazione anche gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali.
In riferimento al credito imposta per investimenti ordinari, sale la misura dell’agevolazione per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro per quelli immateriali. Previsto l’aumento del credito d’imposta al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo. Anche in questo caso la maggiorazione vale fino a 31 dicembre 20121. Nell bozza si prevede che per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta spetti nella misura del 6%,.
La bozza di legge di bilancio riduce inoltre a tre le quote annuali di fruizione del contributo. Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è prevista la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali, in un’unica quota annuale. Confermato che nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, le imprese possano iniziare a fruire del credito d’imposta del 10%.
Il credito imposta comprende anche investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica. Nel primo caso il beneficio fiscale passa dal 12 al 20% con un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante che passa da 3 a 4 milioni di euro. Aumentato il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica che passa da un contributo del 6 al 10%. La bozza prevede un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro. Anche l’innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 prevede un incremento del credito d’imposta dal 10 al 15% per gli interventi e un aumento dell’ammontare massimo del credito d’imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.
In riferimento alla formazione 4.0, sono ammessi all’agevolazione, oltre alle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, anche i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione. La bozza apre dunque alle spese di viaggio, ai materiali e alle forniture con attinenza diretta al progetto e all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Escluse invece le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità. Ammessi anche i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette.